Il rendiconto condominiale cambia veste

Il rendiconto condominiale è diventato più complesso: la riforma del 2012 ha introdotto obblighi contabili stringenti e nuovi documenti obbligatori. Una delle prime applicazioni — scrive Italia Oggi — arriva dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Torino con sentenza del 4/7/2017 n. 3528), che ha affermato che l’assenza di anche uno solo di questi documenti rende invalida la delibera assembleare che approva il rendiconto. In conseguenza di questo scenario, anche il profilo dell’amministratore di condominio è cambiato. Prima della riforma (la legge n. 220/2012), era sufficiente che l’amministratore «rendesse il conto della sua gestione». La legge non precisava come dovesse essere composto il rendiconto, per la giurisprudenza era sufficiente che da esso ne risultassero comprensibili entrate e uscite e quote di ripartizione, il tutto ispirato a un (non meglio specificato) criterio di buona amministrazione. A seguito della riforma, non è più sufficiente rendere il conto della gestione, non basta più il generale criterio della buona amministrazione, la finalità della contabilità condominiale non è più soltanto fare comprendere ai condomini alcuni dati elementari della gestione. Occorre la capacità di gestire una contabilità complessa, composta da svariati documenti in armonia tra loro; occorre dotarsi di struttura e procedure idonee a garantire il diritto di accesso dei condomini e a fare fronte ai poteri di controllo degli stessi.

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